ADEMPIMENTI PRODUTTORE

Il produttore del rifiuto deve classificare il rifiuto:

ALL. D parte IV del d.lgs. 152/06 (disposizione introdotta da D.L. n. 91/2014 art. 13 co 5, lett. B-bis, convertito in L. 116/2016): stabilisce che la classificazione è effettuata dal produttore assegnando il competente CER secondo le disposizioni contenute nella decisione CE 2000/532 (come modificata dalla decisione UE 955/2014*):
Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso (come ad es. 170504 o 170904), per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede secondo le disposizioni del regolamento UE 1357/2014*.
La classificazione deve essere fatta prima di allontanare il rifiuto dal luogo di produzione.

*DECISIONE CE 955/2014 -> ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI (EER - ex CER). L’identificazione dell’origine dei rifiuti rimane il criterio fondamentale per l’attribuzione del Codice.
*REGOLAMENTO 1357/2014 -> regole per la valutazione delle caratteristiche di pericolo del rifiuto

Il conferimento dei rifiuti (CER 170504, 170904, 170101, 170102, 170103) e del materiale di scavo (sottoprodotto) è ammesso previa consegna dei certificati di analisi attestanti:

A) la corrispondenza del rifiuto al codice assegnato dal produttore;
B) la presenza di concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti di cui D.lgs., parte IV, All.5 tab. 1, col. A;
C) la conformità del test di cessione;